Antonio Guarino – Professore ordinario di Diritto ecclesiastico, Università di Napoli Federico II

SOMMARIO

1. Breve premessa.
2. Le origini della nozione.
3. Le fonti nel codex del 1983.
4. I tentativi dottrinali di definizione.
5. La prassi amministrativa.
6. Le indicazioni provenienti dalle dispute sulla sottoponibilità degli enti ecclesiastici alle procedure concorsuali.
7. L’apporto della giurisprudenza civile alla ‘separazione patrimoniale’ per l’ente ecclesiastico imprenditore.
8. I patrimoni destinati nell’evoluzione normativa civile.
9. Se possa utilizzarsi anche l’ordinamento civile per definire il concetto di patrimonio stabile.
10. Verso una nozione ‘negativa’ del patrimonio stabile.


Sotto il profilo normativo, il patrimonio stabile compare espressamente per la prima volta nel codice di diritto canonico del 1983 e, nelle due uniche disposizioni che vi fanno riferimento, i cann. 1285 e 1291, non se ne trova una specifica definizione.
La dottrina ha cercato di trovare nella tradizione canonistica l’origine dell’istituto, individuandone il contenuto nelle ‘res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt’, senza poter, comunque, giungere a conclusioni univoche.
L’unico dato normativo certo è il riferimento alla legittima assegnazione come fonte di ascrizione di un determinato bene al patrimonium stabile. Tuttavia, lo scarso ricorso a questo strumento formale nella prassi ecclesiale ha indotto la dottrina a ipotizzare l’esistenza di una legittima assegnazione implicita.
Appare evidente come la definizione della nozione giuridica di patrimonio stabile si presenti estremamente ardua. Data questa difficoltà, il lavoro cerca di valorizzare gli apporti provenienti dall’ordinamento civile, al fine di ricavare elementi utili a tal fine.
Il percorso di ricerca ha come punto di arrivo la determinazione della nozione di patrimonio stabile in termini ‘negativi’, sostanzialmente come complesso di beni non destinato ad attività di rischio: una ricostruzione dell’istituto pienamente coerente con la scarsità di elementi definitori offerti dal codex.

Parole chiave: ordinamento canonico, enti ecclesiastici, patrimonio stabile.


From a legal standpoint, the stable patrimony appears explicitly for the first time in the 1983 code of canon law, and in the only two provisions that refer to it, canons 1285 and 1291, no specific definition is provided.
Scholars have sought to trace the origin of this institution within canonical tradition, identifying its content as ‘res ecclesiasticas immobiles aut mobiles, quae servando servari possunt’, without, however, reaching unequivocal conclusions.
The only certain legal provision is the reference to legitimate assignment as the basis for classifying a specific asset as part of the patrimonium stabile. However, the rare use of this formal instrument in ecclesiastical practice has led legal scholars to hypothesize the existence of an implicit legitimate assignment.
It is clear that defining the legal concept of stable patrimony is an extremely difficult task. Given this difficulty, this study seeks to draw upon contributions from civil law in order to identify useful elements for this purpose.
The research aims to define the concept of stable patrimony in ‘negative’ terms, essentially as a set of asset not intended for risky activities: a reconstruction of the institution that is fully consistent with the scarcity of defining elements provided by the codex.

Key words: canonical order, ecclesiastical bodies, stable patrimony.

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