Stefano Barbati – Professore associato di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università di Torino
SOMMARIO
Introduzione.
1. La natura giuridica del provvedimento pontificale: responso oppure decreto, monocratico o collegiale?
2. Il contenuto del responso pontificale: ius pontificium, ius publicum oppure ius pontificium publicum?
3. Le fonti di cognizione del responso del 123.
4. Il contenuto del responso pontificale del 123.
Conclusioni.
Il contributo si prepone di analizzare il contenuto di un atto del collegio pontificale presieduto dal giurista Publio Mucio del 123, noto tramite l’orazione de domo sua, tenuta da Cicerone davanti ai pontefici nel 57. Si afferma la natura di responso, piuttosto che di decreto, dell’atto in questione, e il suo carattere collegiale piuttosto che monocratico, fermo che autore sostanziale del responso fu il pontefice massimo Publio Mucio, la cui autorità non era messa in discussione dagli altri componenti del collegio. Si trattò di un responso in materia di ius civile o se si preferisce ius publicum piuttosto che di ius pontificium. Esso, noto a Cicerone tramite gli annali pontificali terminati intorno al 120 dallo stesso Publio Mucio (piuttosto che dal senatoconsulto deliberato al riguardo o da un eventuale registrazione scritta degli atti della vicenda tenuta dal pretore urbano che la deferì al Senato e prese poi i provvedimenti conseguenziali), il responso, si diceva, verteva infatti sull’interpretazione pontificale della lex Papiria de dedicationibus. Tale plebiscito, da identificare con quello votato relativamente alle dedicazioni nel 304, su cui informa Livio (con imprecisioni derivanti dalla sua fonte mediata, vale a dire gli annali di Lucio Pisone, collega di Publio Mucio nel consolato del 133), prescriveva infatti l’autorizzazione della plebe (in alternativa, a partire dal 286, delle centurie) prima di procedere a consacrazione di beni immobili. Autorizzazione che doveva essere concessa nominativamente al soggetto in questione, pur se preposto ad una magistratura, eventualmente anche provvista di imperium (in precedenza erano appunto i magistrati cum imperio a provvedere alle consacrazioni immobiliari, senza che fosse necessaria autorizzazione o ratifica popolare). Di conseguenza la consacrazione di un’edicola sull’Aventino, accanto al tempio della bona dea, dedicata a quest’ultima divinità da una sacerdotessa vestale in assenza di autorizzazione legislativa, era nulla. La ratio di tale responso pontificale nel 123, piuttosto che in una piana interpretazione della legge Papiria (occasionata dallo scrupolo religioso del Senato) o nell’illiceità di trasformare res publicae (il suolo della pubblica via su cui era stato fatto edificare il tempietto votivo) in res sacrae senza la prescritta autorizzazione popolare, va ravvisata nell’esclusione di una possibile eccezione alla regola: secondo la vestale Licinia, fosse ella consapevole o meno del disposto legislativo, nessuna intromissione maschile era lecita nel culto, esclusivamente femminile, dell’innominata bona dea, di modo che era inconcepibile che si dovesse chiedere l’autorizzazione ad un’assemblea di soli maschi prima di attribuire un complesso votivo alla dea. Al contrario il collegio pontificale presieduto da Publio Mucio ribadì la prevalenza del principio generale, se si vuole di carattere laico, rispetto ad eventuali eccezioni di natura prettamente religiosa. Viene infine proposto un confronto con le altre due interpretazioni del plebiscito Papirio rese dal collegio pontificale nel 154 e nel 57, note sempre tramite la fonte ciceroniana, nell’ultimo caso relativamente alla vexata quaestio circa la validità o meno della consacrazione di una parte dell’area su cui sorgeva l’abitazione di Cicerone, rasa al suolo in esecuzione della lex Clodia de exilio Ciceronis.
Parole chiave: diritto romano, diritto pontificio, interpretazione del diritto civile da parte dei pontefici, Publio Mucio, inizi dell’ultimo secolo della Repubblica romana.
The purpose of the essay is to thoroughly inquire into the legal topics related to Licinia’s case, which took place in 123 b.C. Known thanks to Cicero’s de domo sua, it is here stated that the 63 b. C. consul gained knowledge of Licinia’s precedent from the so called annales pontificii or maximi, in 80 books (the literary collection of pontifical materials digested from 130 to 120 by the pontifex maximus Publius Mucius), rather than from the Senate’s decree issued on the matter or from the case files by the praetor in charge of it. A response, rather than a decree, was issued by the religious committee (the pontifices) on Licinia’s case. Its content was related with civil/public law rather than with pontifical law. Indeed, it dealt with the interpretation of the lex Papiria de dedicationibus. This statute is here identified with the 304 b.C. one, whose Livy talked about, with some inconsistencies due to his source (Piso’s annals, widespread some year before the annales maximi). The lex Papiria ruled that each dedication of immovable goods ought to be authorized by the plebs (after 287 alternatively by the centuriae), no matter who was the dedicator, even a magistrate, no matter if provided with imperium. Thus, the dedication of a shrine and an altar made by Licinia, vestal priestess, was ruled as ineffective. Rather than a plain application of the statute or a ruling related to the need of the popular authorization to change res publicae (the public street on the Aventine in which the altar was built) into res sacrae, the ruling must be linked with a possible exception to the general rule. Had or hadn’t the priestess Licinia knowledge of the Papirian statute, she must have had no doubts that only the vestal priestesses were entitled to dedicate a shrine to the bona dea (as it was the case), a goddess whom ought to be worshipped strictly only by women. Thus, Licinia should have deemed unconceivable that a male assembly, as the tribes or the centuriae one, could have played a role in the cult. On the contrary, the pontifices ruled that the Papirian statute should have been applied, thus standing for the precedence of the civil rules over possible religious exceptions. Furthermore, a comparison is here led forward with the other two applications of the Papirian statute made by the pontifices in 154 and 57 b.C., once again known through Cicero. In the most recent case as to regards the validity of the dedication to the liberty goddess of a part of the area in which Cicero’s mansion was built, razed to the ground in application of the lex Clodia de exilio Ciceronis.
Key words: Roman law, pontifical law, civilian law interpretation by the pontifices, Publius Mucius, beginning of the Roman republic last century.