Paolo Papanti-Pelletier – Professore ordinario di Diritto civile, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Direttore della Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano, Libera Università Maria Ss.ma Assunta (Lumsa) di Roma, Giudice Unico del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano
SOMMARIO
1. Cenni sulle fonti del diritto vaticano.
2. Il principio di legalità nello Stato della Città del Vaticano.
3. La sentenza del Tribunale vaticano del 5 maggio 2007 e i suoi riferimenti al principio di legalità.
4. Il principio di legalità e la forma-Stato nello Stato della Città del Vaticano.
La prima fonte normativa nello Stato della Città del Vaticano è il diritto canonico, che è anche il primo criterio di riferimento interpretativo. In questo Stato è vigente il principio di legalità, espressamente affermato dall’art. 1 del codice penale, ma esso è subordinato all’art. 9 della vigente legge sulle fonti, che dà al giudice il potere di irrogare sanzioni se vengono commessi fatti che offendono la religione, la morale, l’ordine pubblico, la sicurezza delle persone. La sentenza del Tribunale vaticano del 5 maggio 2007 ha condannato una persona per la detenzione e lo spaccio di droga, nonostante che a quel tempo non ci fosse una norma penale che prevedesse questo reato. Il Tribunale ha giudicato, in base al citato art. 9, che questo comportamento fosse contrario alla religione e alla morale, con riferimento alla particolare natura dello Stato della Città del Vaticano. Questo Stato non è una monarchia assoluta, pur in assenza di un Parlamento, perché anche il Sommo Pontefice è soggetto al diritto divino.
Parole chiave: diritto vaticano, principio di legalità, detenzione e spaccio di droga in Vaticano.
The first legal source in the Vatican City State is canon law, which is also the first interpretative criterion. In this State the principle of legality, which is especially affirmed by art. 1 of the penal code, is in force, but is subordinated to art. 9 of the law on legal sources, that gives the judge the power to impose sanctions in the event of facts that offend religion, morals, public order and people’s safety. The judgement of the Vatican Court of 5 May 2007 convicted a person of drug possession and dealing, despite the fact that at that time there was no criminal law that provided for this crime. The Court, based on the aforementioned art. 9, judged that this behavior was against religion and morals with reference to the particular nature of the Vatican City State. This State is not an absolute monarchy, despite there is no Parliament, because even the Supreme Pontiff is subject to divine law.
Key words: Vatican Law, principle of legality, drug detention and distribution in the Vatican.