Francesco Galluzzo – Professore a contratto di Istituzioni di diritto privato, Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

SOMMARIO

1. Introduzione.
2. Il passaggio dalla pendenza alla vacanza ereditaria prima del D.M. n. 128/2022.
3. Il contributo del D.M. n. 128/2022 alla ricostruzione del problema.
4. Conclusioni.


Con il D.M. n. 128/2022 (approvato in attuazione dei commi 1008 e 1009 dell’art. 1 della l. n. 178/2020) il legislatore ha integrato la disciplina della vacanza ereditaria, e (aderendo a uno degli indirizzi interpretativi consolidatisi prima dell’entrata in vigore) ha espressamente previsto la possibilità di transitare, prima dell’attribuzione dei beni allo Stato, per l’amministrazione di un curatore nominato ai sensi dell’art. 528 c.c.
Le regole introdotte, pur risolvendo alcuni interrogativi, ne impongono di nuovi confermando la complessità della vicenda successoria nei casi in cui il patrimonio relitto debba essere acquisito dallo Stato.

Parole chiave: eredità vacante, eredità giacente, successione dello Stato.


With Ministerial Decree No. 128/2022 (approved pursuant to the provisions of paragraphs 1008 and 1009 of Art. 1 of Law No. 178/2020), the legislature supplemented the rules on the deceased’s estate in abeyance, and (adhering to one of the interpretative guidelines developed prior to the entry into force of Decree No. 128/2022) expressly provided for the possibility of transiting, prior to the attribution of the assets to the State, for the administration of a receiver appointed under Article 528 of the Italian Civil Code.
The new rules, while resolving some uncertainties, impose new ones, confirming the complexity of the succession in cases where the deceased’s estate is to be acquired by the State.

Key words: deceased’s estate in abeyance, deceased estate, state succession.

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