Francesco Salvatore Rea – Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

SOMMARIO

1. Diritto penale canonico e modernità giuridica: un cambio di passo che nasce ‘dalle tenebre’.
2. Investigatio prævia e presunzione di innocenza.
3. Gli effetti di una presunzione di innocenza precaria: l’indagato e i rapporti ‘di forza’ con l’autorità procedente.
4. Vulnera ex parte ‘rei’. Il coinvolgimento dell’indagato quale prospettiva deontica di una fase pre-processuale garantista.
5. Drafts operativi a partire dalle garanzie dell’indagato: tra ‘sinodalità giuridicamente applicata’, normativa italiana e linee guida europee.


Il recente tsunami che ha travolto la Chiesa cattolica in materia di abusi sessuali da parte del clero sui minori ha fornito un significativo input alla riflessione circa la tenuta del sistema penale canonico e del suo apparato processuale, in particolar modo dal punto di vista del rispetto degli elementi del c.d. ‘giusto processo’, così come cristallizzato all’art. 111 della Costituzione italiana. Invero, se da un lato sembra di primaria impellenza assicurare la punizione dei colpevoli di tanto aberranti delitti, non meno rilevante, agli occhi del giurista, si staglia la necessità di analizzare la posizione dei soggetti indagati, rectius di quanti non sono ancora destinatari di un giudizio di colpevolezza a seguito di una procedura contemplata dalla legge, ma a carico dei quali pendono gli accertamenti da parte delle competenti autorità preposte finalizzati a pervenire ad una sentenza che riduca, quasi annienti, lo scarto tra verità processuale e sostanziale.
La fase della investigatio praevia, come momento che precede il processo vero e proprio, si presenta particolarmente insidiosa e densa di pericoli a causa del complesso bilanciamento tra gli interessi in gioco; si pensi alla tutela della buona fama del soggetto sottoposto ad indagini e alla parallela garanzia del suo diritto di difesa, comprensivo della conoscenza – in tempi utili – degli elementi a proprio carico nonché della facoltà di avvalersi di un patrono in grado di fornire una competente e tecnicamente idonea assistenza. È proprio la delicata convivenza di principi strutturalmente differenti a costituire un rilevante banco di prova per il processo penale canonico, segnatamente ove calato nella imprescindibile logica della comparazione con altri sistemi giuridici di natura secolare come quello italiano e, nella fattispecie, con l’istituto delle indagini preliminari, all’interno del quale sembrano maggiormente garantiti alcuni cardini a presidio di valori intangibili per la sfera di libertà della persona, la cui dignità va preservata anche e non con minor vigore dinanzi alla morsa dell’apparato giudiziario.
Il diritto della Chiesa cattolica, a tal proposito, non può non essere considerato autentico diritto, strumento cioè, di natura umana e funzionale a risolvere situazioni di conflitto e a ristabilire i legami comunionali violati a causa di distorsioni che – durante gli accadimenti del tempo e della storia – la legge della carità da sola non è sufficiente a ricondurre entro binari di spontaneo riassestamento. Orbene, il diritto processuale (inteso, qui, nella sua accezione più lata, comprendente cioè sia la fase procedimentale che stricto sensu giurisdizionale e/o amministrativa) è chiamato a rispondere a precise istanze e a farlo secondo paradigmi impreteribili di civiltà giuridica da mutuarsi anche dagli ordinamenti secolari, l’osservanza dei quali costituisce il più importante parametro di valutazione dei progressi di un ordinamento giuridico che si proclami veicolo delle istanze di libertà ed eguaglianza e, nella declinazione assunta nella Chiesa, dell’annuncio di libertà contenuto nel Vangelo, mai disponibile ad essere edulcorato in nome di una falsa e mistificatoria spiritualità.

Parole chiave: indagato, processo penale, diritto di difesa, terzietà, comparazione.


The recent scandal that overwhelmed the Catholic Church in the matter of sexual abuse of minors by the clergy has provided a significant input to the reflection about the stability of the canonical penal system and its procedural apparatus, especially from the point of view of the compliance with the canons of the repeatedly invoked ‘fair trial’, as governed by art. 111 of the Italian Constitution. Indeed, if on the one hand it seems of primary urgency to ensure the punishment of those guilty of such aberrant crimes, no less relevant, from the jurist’s point of view, there is the need to analyze the position of the subjects under investigation, rectius of those who are not yet recipients of a judgment of guilt following a procedure provided for by the law, but against which the investigations by the competent authorities are pending, aimed at reaching a sentence that corresponds as much as possible to the substantive truth.
The phase of investigatio praevia, as the moment that precedes the real process, is particularly insidious and full of dangers due to the complex balance among the interests at stake; just think of the protection of the good reputation of those who are subjected to investigations and the parallel guarantee of their right of defense, including knowledge of the elements against them as well as the right to avail themselves of a patron capable of providing competent and technically suitable assistance. It is precisely the delicate coexistence of structurally different principles that constitute an important test bed for the canonical penal process, particularly if it is based on the essential logic of comparison with other legal systems of a secular nature, such as the Italian one and – in this case – with the institute of preliminary investigations, where some hinges to protect intangible values for the sphere of freedom of the person seem to be more guaranteed, whose dignity must be preserved especially in the face of the grip of the judiciary system.
In this regard, the law of the Catholic Church cannot fail to be considered a true right, an instrument, that is, of a human nature and functional to resolve situations of conflict and to re-establish the communal ties violated due to distortions which – during the events of the time and history – the law of charity alone is not sufficient to lead back into a path of spontaneous readjustment. Now, procedural law (understood in its broadest meaning, that is, including both the procedural phase and the properly judicial and/or administrative one) is called upon to respond to specific requests and to do so according to the essential canons of legal civilization, to be borrowed also from the secular systems, the observance of which it constitutes the most important parameter for evaluating the progress of a juridical system that proclaims itself the vehicle of freedom and equality and, in the declination it assumes in the Church, of the announcement of freedom contained in the Gospel, never available to be sweetened in the name of a false and mystifying deceptive spirituality.

Key words: suspect, penal trial, right to defense, impartiality, comparison.

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